Informativa CONTROLLO GREEN PASS

1. Scopo

La presente procedura è adottata in adempimento di quanto previsto dall’art. 9-septies, comma 5, del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021. Essa disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

2. Datore di lavoro

Ai fini della presente procedura, datore di lavoro è Lorenzi Sergio in qualità di legale rappresentante di ELFI SpA

3. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso tutte le sedi di ELFI SpA, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti.

4. Validità

La presente procedura ha decorrenza da 15/10/2021 e fino al 31/12/2021

5. Certificazione oggetto del controllo

Il controllo avviene attraverso:
1. le certificazioni verdi COVID-19 (art. 9, co. 2 del DL n. 52/2021) sdetto Green Pass. Il Green Pass può essere esibito in formato cartaceo o digitale su supporto informatico in possesso del lavoratore;
2. le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui alle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico del lavoratore;
Non sono ammessi documenti alternativi (es., certificazioni mediche di avvenuta vaccinazione o esecuzione del tampone).

6. Sistema di controllo

Il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 o di una certificazione equivalente ammessa dalla legge, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 presso le sedi ELFI avviene secondo il seguente sistema: quotidianamente in forma massiva, ove possibile all’ingresso altrimenti in caso di difficoltà organizzative sul luogo di lavoro all’interno dell’azienda.

7. Strumenti e finalità del controllo

La verifica della certificazione verde COVID-19 è eseguita attraverso l’Applicazione “VerificaC19”, installata su dispositivo mobile a disposizione del soggetto verificatore (o nei casi previsti del lavoratore medesimo), e mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato esibito in versione cartacea o digitale dal lavoratore. La verifica è volta esclusivamente a controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione verde COVID-19 e per conoscere le generalità dell’intestatario. A seguito della lettura del QR Code, l’Applicazione “VerificaC19” riporterà le generalità dell’intestatario e potrà fornire i seguenti tre risultati: 1) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta.
La verifica della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. La verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021.

8. Processo di controllo

Il controllo dovrà essere effettuato dal personale incaricato con apposita nomina
Il personale incaricato dovrà scaricare sullo smartphone l’APP “VerificaC19” dagli appositi store Apple o Google Play menzionata nel paragrafo recedente.
Tutti i controlli dovranno essere registrati sull’apposito registro allegato indicando: la data e ora del controllo, nome e cognome del dipendente/collaboratore ; Il registro è fondamentale e va mostrato all’autorità in caso di controlli.

9. Esiti del controllo

A) In caso di controlli all’ingresso

Il controllo con esito positivo consente l’accesso nel luogo di lavoro.
Il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente l’accesso nel luogo di lavoro e determina l’avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale registrerà il fatto su apposito modello (all. C), consegnandone copia al lavoratore e al datore di lavoro per gli adempimenti di conseguenza. In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito. Egli, tuttavia, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari. È fatta salva la possibilità del lavoratore di presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria per l’accesso ai luoghi di lavoro.
In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente l’accesso nel luogo di lavoro e del fatto potrà essere/verrà informato il rispettivo datore di lavoro. Inoltre, del fatto verrà redatto apposito verbale (all. C).

B) In caso di controlli all’interno del luogo di lavoro

Il controllo con esito positivo consente la permanenza nel luogo di lavoro.
Il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e determina l’avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale registrerà il fatto su apposito modello (all. C), consegnandone copia al lavoratore e al datore di lavoro per gli adempimenti di conseguenza. In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato, non viene retribuito ed è soggetto a sanzioni disciplinari. Inoltre, gli atti relativi alla violazione dell’obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e potrà essere/verrà informato il rispettivo datore di lavoro. Inoltre, del fatto verrà redatto apposito verbale (all. C) e gli atti relativi alla violazione dell’obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

10. Soggetti incaricati dei controlli

Gli incaricati della verifica, accertamento e contestazione delle violazioni, individuati con atto formale

11. Documentazione

La documentazione (il modello e i verbali di controllo) sono custoditi dall’incaricato ai controlli.